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210453
IDG941202784
94.12.02784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pennarola Carlo
ICI: mancata esenzione degli immobili di proprieta' degli IACP e conseguente "rimedio peggiore del male"
Nota a C. Cost. 7 giugno 1993, n. 370
Riv. giur. edil., an. 37 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 166-171
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18204; D240; D0310
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimita' dell' art. 7 d.lg. 504/1992, nella parte in cui non esenta dall' ICI gli immobili degli IACP. Richiamati i motivi del ricorso proposto da parte della Regione Liguria, l' A. osserva che la questione puo' essere riproposta con altre argomentazioni. In particolare, due possono essere i motivi di ricorso: a) gli IACP sono enti non economici, svolgono prevalentemente attivita' non commerciale e gli immobili da essi gestiti sono destinati all' assolvimento di finalita' assistenziali e di protezione sociale; b) la base imponibile dell' ICI, derivata dal calcolo degli immobili, mira a colpire un reddito inesistente per gli IACP.
l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 7 d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504
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