Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210507
IDG941502838
94.15.02838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Roberto
Ancora in tema di simulazione
Nota a ord. Pret. Legnano 12 marzo 1993
Foro pad., an. 48 (1993), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 226-227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30609; D306091; D30801
Nel caso in rassegna, il ricorrente, prospettando la titolarita' delle quote di una societa' in accomandita semplice, a suo dire intestate simultaneamente al debitore esecutato, si opponeva all' esecuzione promossa da un creditore dell' intestatario fittizio delle quote predette, omettendo di produrre in giudizio l' accordo simulatorio dal quale risultava il reale contenuto del contratto. Il provvedimento in rassegna conferma la validita' del principio secondo il quale i soggetti che hanno assunto nel contratto simulato la qualita' di "parte", non possano provare, mediante prova testimoniale o presunzioni, l' accordo simulatorio, salvo che l' azione tenda ad accertare l' illiceita' del contratto dissimulato. Tale principio trova applicazione anche nella simulazione relativa per interposizione fittizia. Richiamato cosi' il contenuto dell' ordinanza, l' A. approfondisce la tematica concernente la prova del negozio simulato.
art. 1415 c.c. art. 1417 c.c. art. 2724 c.c. art. 2725 c.c.



Ritorna al menu della banca dati