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Documento


210510
IDG941502841
94.15.02841 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso Piero
Sull' insostenibile leggerezza della liberta' di forma (contrattuale)
Osservazione a Cass. sez. II civ. 29 gennaio 1994, n. 928
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 709-711
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30603; D306033
Secondo la massima della sentenza annotata "la risoluzione consensuale del contratto preliminare, avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari, richiede la forma scritta ad substantiam". L' A. approfondisce l' esame della problematica sottesa alla sentenza riguardo a due principi: quello della liberta' di forma, da un lato; quello della necessita', per le contrattazioni piu' importanti tra le parti (tra cui quelle inerenti a diritti immobiliari), della forma scritta "ad substantiam", dall' altro.
art. 1325 n. 4 c.c. art. 1350 n. 13 c.c. art. 1351 c.c.



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