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210511
IDG941502842
94.15.02842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
Vecchie e nuove vittime del formalismo processuale
Nota a Cass. sez. I civ. 5 gennaio 1994, n. 74 Cass. sez. un. civ. 27 luglio 1993, n. 8389 Trib. Trani 22 giugno 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 724-726
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4415; D4410; D450
Le sentenze in rassegna offrono lo spunto all' A. per evidenziare aspetti di formalismo processuale e per rilevare come non tutte le regole processuali sono previste a pena di nullita' o di inammissibilita' e che non tutti gli errori di procedura comportano conseguenze irreparabili: ve ne sono di effettivamente irreparabili e di riparabilissime. Il confine lo deve individuare l' interprete con saggezza, senso della giustizia e abilita' nel giustificare formalmente la decisione sostanziale. Le sentenze riguardano: la inammissibilita' della proposizione di appello camerale fatta con citazione anziche' con ricorso; l' inammissibilita' della richiesta di modifica delle condizioni di separazione fatta prima del passaggio in giudicato della sentenza, ancorche' il giudicato si sia formato nelle more del giudizio; l' improponibilita' della domanda di divorzio, dopo tre anni di separazione, ma poco prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a nulla rilevando che il giudicato si sia formato nelle more del giudizio.
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 710 c.p.c. art. 737 c.p.c.



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