| 210511 | |
| IDG941502842 | |
| 94.15.02842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cipriani Franco
| |
| Vecchie e nuove vittime del formalismo processuale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. I civ. 5 gennaio 1994, n. 74
Cass. sez. un. civ. 27 luglio 1993, n. 8389
Trib. Trani 22 giugno 1993
| |
| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 724-726
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4415; D4410; D450
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Le sentenze in rassegna offrono lo spunto all' A. per evidenziare
aspetti di formalismo processuale e per rilevare come non tutte le
regole processuali sono previste a pena di nullita' o di
inammissibilita' e che non tutti gli errori di procedura comportano
conseguenze irreparabili: ve ne sono di effettivamente irreparabili e
di riparabilissime. Il confine lo deve individuare l' interprete con
saggezza, senso della giustizia e abilita' nel giustificare
formalmente la decisione sostanziale. Le sentenze riguardano: la
inammissibilita' della proposizione di appello camerale fatta con
citazione anziche' con ricorso; l' inammissibilita' della richiesta
di modifica delle condizioni di separazione fatta prima del passaggio
in giudicato della sentenza, ancorche' il giudicato si sia formato
nelle more del giudizio; l' improponibilita' della domanda di
divorzio, dopo tre anni di separazione, ma poco prima del passaggio
in giudicato della sentenza di separazione, a nulla rilevando che il
giudicato si sia formato nelle more del giudizio.
| |
| art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 710 c.p.c.
art. 737 c.p.c.
| |
| | |