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210515
IDG941502846
94.15.02846 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francesco P.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 26 gennaio 1993, n. 950
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 838-841
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31212; D312107; D31330; D313330
Secondo la sentenza in commento "e' ammissibile l' azione revocatoria fallimentare diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell' atto di alienazione della quota di una societa' in nome collettivo da parte del socio di cui venga dichiarato il fallimento personale". L' A. esamina la pronuncia, partendo dall' ammissibilita' che dal fallimento personale del socio derivi l' esclusione del diritto dello stesso dalla societa', per poter pervenire all' affermazione della sussistenza di un diritto di credito alla liquidazione della quota.
art. 67 l. fall. art. 2288 c.c. art. 2289 c.c. art. 2305 c.c.



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