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| IDG941502848 | |
| 94.15.02848 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Toffoli S.
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 21 dicembre 1992, n. 13567
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 861-863
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40200; D4022; D4252; D44001
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| Le sezioni unite, a cui il ricorso era stato assegnato in relazione
al contrasto di giurisprudenza insorto circa la derogabilita' o meno
della competenza del giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo
quando, secondo le norme in materia di connessione e continenza di
cause, la causa davanti a lui pendente dovrebbe essere rimessa ad
altro giudice, hanno rilevato che, in realta', nella presente causa
non si poneva la medesima questione su cui era sorto il contrasto e
hanno definito il regolamento di competenza sollevato d' ufficio dal
Pretore di Firenze rilevando che questo giudice non era legittimato a
sollevare il conflitto, essendogli preclusa dal disposto di cui all'
art. 45 c.p.c. la contestazione di sua competenza, affermata, per
ragioni di valore, dal giudice conciliatore della stessa citta'.
Quanto alla deduzione del Pretore che il Conciliatore aveva
illegittimamente declinato la propria competenza funzionale per l'
opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte ha rilevato che la
dichiarazione di incompetenza per il merito comportava implicitamente
la conseguenziale dichiarazione di nullita' del decreto. Richiamato
cosi' il contenuto della pronuncia, l' A. esamina la problematica ad
essa sottesa, anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali.
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| art. 7 c.p.c.
art. 44 c.p.c.
art. 45 c.p.c.
art. 645 c.p.c.
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