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210517
IDG941502848
94.15.02848 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Toffoli S.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 21 dicembre 1992, n. 13567
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 861-863
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40200; D4022; D4252; D44001
Le sezioni unite, a cui il ricorso era stato assegnato in relazione al contrasto di giurisprudenza insorto circa la derogabilita' o meno della competenza del giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo quando, secondo le norme in materia di connessione e continenza di cause, la causa davanti a lui pendente dovrebbe essere rimessa ad altro giudice, hanno rilevato che, in realta', nella presente causa non si poneva la medesima questione su cui era sorto il contrasto e hanno definito il regolamento di competenza sollevato d' ufficio dal Pretore di Firenze rilevando che questo giudice non era legittimato a sollevare il conflitto, essendogli preclusa dal disposto di cui all' art. 45 c.p.c. la contestazione di sua competenza, affermata, per ragioni di valore, dal giudice conciliatore della stessa citta'. Quanto alla deduzione del Pretore che il Conciliatore aveva illegittimamente declinato la propria competenza funzionale per l' opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di incompetenza per il merito comportava implicitamente la conseguenziale dichiarazione di nullita' del decreto. Richiamato cosi' il contenuto della pronuncia, l' A. esamina la problematica ad essa sottesa, anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali.
art. 7 c.p.c. art. 44 c.p.c. art. 45 c.p.c. art. 645 c.p.c.



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