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210520
IDG941502851
94.15.02851 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso P.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 12 marzo 1993, n. 2973
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 956-957
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306005
Secondo la sentenza annotata, posto che l' interesse negativo comprende tutti gli effetti pregiudizievoli che sono conseguenza immediata e diretta della mancata conclusione del contratto, dovuta all' illegittimo comportamento di una delle parti, "non vi e' ragione per escludere dal risarcimento ex art. 1337 c.c. il pregiudizio economico derivante dalla rinunzia a stipulare un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative poi non andate a buon fine, se la mancata conclusione del primo contratto si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse". Questa opinione non e' incontrastata, afferma l' A., che approfondisce la questione richiamando la giurisprudenza di segno opposto.
art. 1337 c.c.



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