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210521
IDG941502852
94.15.02852 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bongiorno G.
Osservazione a Pret. Rovereto 3 giugno 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 179-184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5100; D04017
Nella specie, la sentenza ha escluso il carattere vilipendioso di una mozione presentata in una riunione del Consiglio comunale di Rovereto, nella parte in cui veniva affermato che "l' esercito e' un' istituzione assurda, una istituzione pericolosa che assume la violenza come logica nei rapporti tra le persone. I giovani non hanno nulla da imparare dal servizio di leva, e' un anno sciupato in maniera frustrante ed in occupazioni ridicole". Il Pretore perviene all' esclusione del reato attraverso l' analisi del rapporto tra l' art. 290 c.p. e il diritto di critica. Operata un' interpretazione della fattispecie incriminatrice conforme ai valori costituzionali e, in particolare, al principio della liberta' di manifestazione del pensiero, il Pretore ne definisce il campo di operativita' mediante l' individuazione degli aspetti che distinguono la figura del vilipendio dalla critica. L' A. amplia l' analisi, sul piano giurisprudenziale e dottrinale, su questi aspetti della questione, in particolare per quanto riguarda il problema della costituzionalita' dell' art. 290 c.p., e per quanto riguarda l' identificazione degli elementi di distinzione tra manifestazione del pensiero e vilipendio.
art. 290 c.p.



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