| Nella specie, la sentenza ha escluso il carattere vilipendioso di una
mozione presentata in una riunione del Consiglio comunale di
Rovereto, nella parte in cui veniva affermato che "l' esercito e' un'
istituzione assurda, una istituzione pericolosa che assume la
violenza come logica nei rapporti tra le persone. I giovani non hanno
nulla da imparare dal servizio di leva, e' un anno sciupato in
maniera frustrante ed in occupazioni ridicole". Il Pretore perviene
all' esclusione del reato attraverso l' analisi del rapporto tra l'
art. 290 c.p. e il diritto di critica. Operata un' interpretazione
della fattispecie incriminatrice conforme ai valori costituzionali e,
in particolare, al principio della liberta' di manifestazione del
pensiero, il Pretore ne definisce il campo di operativita' mediante
l' individuazione degli aspetti che distinguono la figura del
vilipendio dalla critica. L' A. amplia l' analisi, sul piano
giurisprudenziale e dottrinale, su questi aspetti della questione, in
particolare per quanto riguarda il problema della costituzionalita'
dell' art. 290 c.p., e per quanto riguarda l' identificazione degli
elementi di distinzione tra manifestazione del pensiero e vilipendio.
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