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| IDG941502866 | |
| 94.15.02866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morace Pinelli Arnaldo
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| Separazione consensuale e negozi atipici familiari
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| Nota a Cass. sez. I civ. 11 novembre 1992, n. 12110
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1A, pag. 304-309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30127; D4410
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| Con la sentenza in epigrafe la Cassazione afferma che "la clausola
contenuta nel verbale di separazione consensuale, con la quale un
coniuge attribuisce un immobile all' altro, ad integrazione del
regolamento stabilito per la separazione personale, e' valida in
quanto e' soddisfatta l' esigenza della forma scritta". Nella
fattispecie, i coniugi (con prole), nel regolare i reciproci rapporti
patrimoniali, tra l' altro si erano scambiati nel verbale di
separazione reciproche dichiarazioni con cui la mogli riconosceva al
marito la proprieta' della casa familiare e quest' ultimo riconosceva
alla consorte la proprieta' dei mobili in essa contenuti. Il giudice
d' appello ha riscontrato in siffatte dichiarazioni vere e proprie
attribuzioni negoziali. L' A. prende occasione dalla fattispecie per
esaminare le problematiche relative al valore giuridico e alla natura
dei negozi contenuti nel verbale redatto in sede di separazione
consensuale, nonche' il problema della revocabilita' del consenso
nelle more tra sottoscrizione del verbale e l' omologazione.
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| art. 158 c.c.
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