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210535
IDG941502866
94.15.02866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morace Pinelli Arnaldo
Separazione consensuale e negozi atipici familiari
Nota a Cass. sez. I civ. 11 novembre 1992, n. 12110
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1A, pag. 304-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127; D4410
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione afferma che "la clausola contenuta nel verbale di separazione consensuale, con la quale un coniuge attribuisce un immobile all' altro, ad integrazione del regolamento stabilito per la separazione personale, e' valida in quanto e' soddisfatta l' esigenza della forma scritta". Nella fattispecie, i coniugi (con prole), nel regolare i reciproci rapporti patrimoniali, tra l' altro si erano scambiati nel verbale di separazione reciproche dichiarazioni con cui la mogli riconosceva al marito la proprieta' della casa familiare e quest' ultimo riconosceva alla consorte la proprieta' dei mobili in essa contenuti. Il giudice d' appello ha riscontrato in siffatte dichiarazioni vere e proprie attribuzioni negoziali. L' A. prende occasione dalla fattispecie per esaminare le problematiche relative al valore giuridico e alla natura dei negozi contenuti nel verbale redatto in sede di separazione consensuale, nonche' il problema della revocabilita' del consenso nelle more tra sottoscrizione del verbale e l' omologazione.
art. 158 c.c.



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