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210538
IDG941502869
94.15.02869 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavallini Cesare
Note minime in tema di omessa cancellazione della causa dal ruolo in primo grado (e di nullita' del procedimento di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius") e poteri del giudice d' appello
Nota a Cass. sez. II civ. 14 aprile 1992, n. 4525
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1A, pag. 329-338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4112; D41831; D42126
Secondo la massima della sentenza annotata "la nullita' del procedimento di primo grado per tardiva costituzione dell' attore puo' essere dichiarata con sentenza di mero rito da parte del giudice d' appello, al quale spetta altresi' ordinare la cancellazione della causa dal ruolo (dal cui provvedimento decorre il termine annuale per la riassunzione della causa avanti al giudice di primo grado), senza che cio' importi l' elusione della tassativita' delle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353-354 c.p.c.". Richiamato il caso affrontato e definito il contesto normativo e dibattimentale, l' A. esamina la questione oggetto della sentenza di cui valuta la soluzione prospettata.
art. 165 c.p.c. art. 171 c.p.c. art. 307 c.p.c. art. 353 c.p.c. art. 354 c.p.c.



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