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210542
IDG941502873
94.15.02873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frus Giorgio
Prime estensioni del procedimento cautelare uniforme e provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile
Nota a decr. Trib. Torino 18 gennaio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1B, pag. 139-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312205; D44022
Richiesta in via d' urgenza la sospensione di una delibera assembleare di una societa' cooperativa, il giudice ha ricondotto la domanda alla previsione dell' art. 2378 comma 4 c.c.; ha attribuito natura cautelare al provvedimento emanato ai sensi di tale norma ed ha ritenuto compatibile la disciplina del procedimento cautelare uniforme. In applicazione dell' art. 669 sexies c.p.c., ha disposto la comparizione delle parti dinanzi a se', non reputando sussistere il presupposto previsto dal comma 2 di tale norme per l' emanazione del provvedimento cautelare "inaudita altera parte". L' A. esamina la decisione per quanto riguarda la natura cautelare del provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata ex art. 2378 c.c. e per quanto riguarda l' applicabilita' delle norme del procedimento cautelare uniforme anche nel caso in cui soltanto alcune di esse possano risultare applicabili in un determinato procedimento cautelare, orientamento al quale puo' essere ricondotta la decisione in epigrafe, invece che a quello secondo cui per l' applicabilita' del procedimento cautelare uniforme e' necessaria la "compatibilita' globale" di "tutte" le norme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. Conclusivamente l' A. indica una via diversa che poteva essere seguita per conseguire il medesimo risultato.
art. 2378 comma 4 c.c. art. 669 bis c.p.c. art. 669 sexies c.p.c. art. 669 quaterdecies c.p.c.



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