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| IDG941502873 | |
| 94.15.02873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frus Giorgio
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| Prime estensioni del procedimento cautelare uniforme e provvedimenti
cautelari disciplinati dal codice civile
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| Nota a decr. Trib. Torino 18 gennaio 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1B, pag. 139-144
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312205; D44022
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| Richiesta in via d' urgenza la sospensione di una delibera
assembleare di una societa' cooperativa, il giudice ha ricondotto la
domanda alla previsione dell' art. 2378 comma 4 c.c.; ha attribuito
natura cautelare al provvedimento emanato ai sensi di tale norma ed
ha ritenuto compatibile la disciplina del procedimento cautelare
uniforme. In applicazione dell' art. 669 sexies c.p.c., ha disposto
la comparizione delle parti dinanzi a se', non reputando sussistere
il presupposto previsto dal comma 2 di tale norme per l' emanazione
del provvedimento cautelare "inaudita altera parte". L' A. esamina la
decisione per quanto riguarda la natura cautelare del provvedimento
di sospensione della delibera assembleare impugnata ex art. 2378 c.c.
e per quanto riguarda l' applicabilita' delle norme del procedimento
cautelare uniforme anche nel caso in cui soltanto alcune di esse
possano risultare applicabili in un determinato procedimento
cautelare, orientamento al quale puo' essere ricondotta la decisione
in epigrafe, invece che a quello secondo cui per l' applicabilita'
del procedimento cautelare uniforme e' necessaria la "compatibilita'
globale" di "tutte" le norme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c.
Conclusivamente l' A. indica una via diversa che poteva essere
seguita per conseguire il medesimo risultato.
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| art. 2378 comma 4 c.c.
art. 669 bis c.p.c.
art. 669 sexies c.p.c.
art. 669 quaterdecies c.p.c.
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