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| IDG941502874 | |
| 94.15.02874 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonell Michael Joachim
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| La prima decisione italiana in tema di Convenzione di Vienna sulla
vendita internazionale
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| Nota a Trib. Monza 14 gennaio 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 1B, pag. 145-150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D88250; D306131
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| Si tratta della prima decisione italiana relativa all'
interpretazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di
vendita internazionale di beni mobili. Il Tribunale doveva decidere
su una domanda di risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta
di un contratto di compravendita stipulato tra una societa' italiana
e una societa' svedese, avente per oggetto la consegna da parte della
prima alla seconda di una certa quantita' di ferrocromo. La societa'
venditrice adduceva un sensibile ed imprevedibile aumento del prezzo
del materiale verificatosi tra la conclusione del contratto e il
termine previsto per la consegna. Il Tribunale si e' pronunciato
negativamente per l' applicabilita' della Convenzione di Vienna alla
fattispecie di risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta
della prestazione. Pur rilevandone l' importanza, l' A. giudica
erronea questa decisione che, tuttavia, ha cercato di stabilire quale
sarebbe stata, in caso di applicabilita' della Convenzione, la
soluzione da adottare nel merito. "Se tale Convenzione fosse
concretamente applicabile al contratto, dovrebbe ritenersi preclusa
"a priori" la possibilita' di invocare la eccessiva onerosita' di
consegna senza necessita' di un effettivo riscontro dei suoi
presupposti". L' A. non ritiene del tutto convincente il ragionamento
del Tribunale.
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| art. 1463 c.c.
art. 1467 c.c.
Conv. Vienna 11 aprile 1980 (contratti di vendita internazionale di
beni mobili)
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