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210546
IDG941502877
94.15.02877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mercuri Barbara
La nozione di irripetibilita' nella tematica della testimonianza indiretta
Nota a Cass. sez. II pen. 13 febbraio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 81-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6146
La sentenza annotata afferma il principio secondo cui "e' utilizzabile la deposizione del testimone, che riferisca fatti appresi da altre persone, quando le stesse non possono essere ascoltate per irreperibilita'. In tale ultima nozione rientra il caso della impossibilita' sia di rintracciare il soggetto sia di individuarlo e identificarlo". Esaminata la disciplina dettata dall' art. 195 c.p.p., con particolare riferimento alla deroga che esso pone nel caso in cui l' esame del testimone di riferimento risulti impossibile per irreperibilita', l' A. solleva critiche all' interpretazione estensiva dello status di teste irreperibile operata dalla Corte, con particolare riguardo al caso in cui sia impossibile individuare e rintracciare il teste. Secondo l' A., all' accoglimento dell' assunto osta, in particolare, quanto espressamente sancito dall' art. 195 n. 7 c.p.p.
art. 195 n. 7 c.p.p.



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