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210547
IDG941502878
94.15.02878 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Confalonieri Antonietta
Requisiti essenziali della motivazione nelle decisioni del tribunale della liberta'
Nota a Cass. sez. feriale penale 18 agosto 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 91-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611
La Cassazione ha affermato il principio secondo il quale "l' ordinanza emesse dal tribunale della liberta' in sede di riesame o di appello de libertate deve seguire, quanto alla motivazione, lo schema formale previsto dall' art. 292 comma 2 lett. b, c, con riferimento agli artt. 192 comma 1 e 125 comma 3 c.p.p.". Con questa decisione la Cassazione ha sicuramente fatto un notevole passo avanti, sostiene l' A., per assicurare maggiore certezza all' imputato: la certezza del diritto che consente la limitazione della liberta' personale esclusivamente con un "atto motivato".
art. 125 comma 3 c.p.p. art. 192 comma 1 c.p.p. art. 292 comma 2 lett. b c.p.p. art. 292 comma 2 lett. c c.p.p.



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