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Documento


210551
IDG941502882
94.15.02882 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sgromo Vittorio
Natura e utilizzabilita' delle registrazioni di conversazioni telefoniche
Nota a Cass. sez. VI pen. 3 giugno 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 129-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145; D6146
La fattispecie esaminata, con riguardo alla disciplina del codice abrogato, ma immutata nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, si riferisce alla riconducibilita' al concetto di intercettazione in senso tecnico della riproduzione meccanica o elettronica di un colloqui telefonico effettuata, mediante l' uso di un registratore o di un altro analogo strumento, da uno dei soggetti partecipanti alla conversazione medesima. La Cassazione, esclusa la natura di intercettazione telefonica, ne afferma l' utilizzabilita' per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l' ha effettuata. Vengono proposte anche alcune riflessioni sulla natura e sulla liceita' di tali registrazioni e circa il valore probatorio del documento fonico, cosi' formato, nel procedimento penale. L' A. ritiene condivisibile la soluzione data dalla sentenza.
art. 226 bis c.p.p. 1930 art. 226 quinquies c.p.p. 1930



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