| Pur ritenendo esatto il principio affermato nella massima della
sentenza annotata, l' A. non ritiene esatta, invece, l' applicazione
al caso di specie, ove si trattava di due reati, resistenza a
pubblico ufficiale e guida senza patente, commessi contestualmente.
Per il primo, l' imputato, arrestato in flagranza, era stato
presentato per l' udienza di convalida e il contestuale giudizio
direttissimo dinanzi al Pretore, a norma dell' art. 566 c.p.p.; all'
udienza aveva richiesto l' applicazione della pena oltre che per il
reato di resistenza a pubblico ufficiale anche per quello di guida
senza patente, ancora in fase di indagini preliminari; con l'
evidente consenso del P.M. d' udienza, il Pretore aveva ritenuto la
regolarita' della richiesta e aveva applicato la pena patteggiata. La
Suprema Corte rigetta il ricorso del P.M. che aveva dedotto la
nullita' dell' impugnata sentenza ai sensi dell' art. 522 c.p.p.,
limitatamente alla condanna concernente il reato di guida senza
patente. Secondo l' A., il giudice del dibattimento non avrebbe
potuto adottare il patteggiamento per il reato di guida senza
patente, in quanto funzionalmente incompetente a disporlo trattandosi
di reato ancora oggetto di indagini preliminari. Per cui, in presenza
di certe condizioni, la Corte, in forza dell' art. 609 comma 2
c.p.p., rilevata l' incompetenza funzionale del giudice avrebbe
potuto accogliere una diversa soluzione.
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