Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210554
IDG941502885
94.15.02885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aimonetto Maria Gabriella
Patteggiamento e contestazione del reato
Nota a Cass. sez. VI pen. 4 marzo 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 153-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D620
Pur ritenendo esatto il principio affermato nella massima della sentenza annotata, l' A. non ritiene esatta, invece, l' applicazione al caso di specie, ove si trattava di due reati, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, commessi contestualmente. Per il primo, l' imputato, arrestato in flagranza, era stato presentato per l' udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Pretore, a norma dell' art. 566 c.p.p.; all' udienza aveva richiesto l' applicazione della pena oltre che per il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche per quello di guida senza patente, ancora in fase di indagini preliminari; con l' evidente consenso del P.M. d' udienza, il Pretore aveva ritenuto la regolarita' della richiesta e aveva applicato la pena patteggiata. La Suprema Corte rigetta il ricorso del P.M. che aveva dedotto la nullita' dell' impugnata sentenza ai sensi dell' art. 522 c.p.p., limitatamente alla condanna concernente il reato di guida senza patente. Secondo l' A., il giudice del dibattimento non avrebbe potuto adottare il patteggiamento per il reato di guida senza patente, in quanto funzionalmente incompetente a disporlo trattandosi di reato ancora oggetto di indagini preliminari. Per cui, in presenza di certe condizioni, la Corte, in forza dell' art. 609 comma 2 c.p.p., rilevata l' incompetenza funzionale del giudice avrebbe potuto accogliere una diversa soluzione.
art. 444 c.p.p. art. 447 c.p.p. art. 552 c.p.p. art. 566 c.p.p. art. 609 comma 2 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati