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210563
IDG941502894
94.15.02894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Granzotto Guido
I crediti garantiti dall' assuntore nel concordato fallimentare
Nota a Trib. Roma 30 settembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 5-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31366
Affrontando il tema della natura dei crediti assunti nel concordato fallimentare, il Tribunale di Roma ha affermato che non puo' essere omologato un concordato fallimentare che non contenga una clausola di limitazione della responsabilita' dell' assuntore che possa pregiudicare la posizione dei creditori non insinuati; l' assuntore deve accollarsi l' onere di pagare tutti i creditori concorsuali, e non solo quelli concorrenti. L' A. illustra i motivi che fanno ritenere non del tutto convincente tale interpretazione degli artt. 124 e 135 l. fall.
art. 124 l. fall. art. 135 l. fall.



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