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210564
IDG941502895
94.15.02895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmasso Carlo Mario
Violazione dell' obbligo di comunicazione dello stato morboso per incolpevole impedimento del prestatore d' opera
Nota a Trib. Sassari 4 settembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 10-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7447
L' A. ritiene che vada condivisa la giurisprudenza che ritiene esente da responsabilita' contrattuale il lavoratore che ometta di comunicare al datore di lavoro l' assenza dal lavoro per l' incapacita' di autodeterminarsi per l' uso smodato di sostanze alcoliche. Cio' in quanto e' alle categorie civilistiche che occorre rifarsi ed in particolare all' esonero di responsabilita' contrattuale per impossibilita' della prestazione derivante da fatto non imputabile al debitore. E cio' rivaluta la funzione sinallagmatica riservata al contratto collettivo di lavoro e diritto del datore di lavoro alla pretesa degli obblighi di fare che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro pone spesso a carico del lavoratore; come ad esempio l' obbligo di comunicare per iscritto le proprie dimissioni, quando in tal modo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Una eventuale omissione del lavoratore non potra' pertanto determinare (come ritiene la giurisprudenza) una conversione del recesso per dimissioni del lavoratore in licenziamento, non potendosi addebitare al creditore un inadempimento del debitore.



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