| 210564 | |
| IDG941502895 | |
| 94.15.02895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Dalmasso Carlo Mario
| |
| Violazione dell' obbligo di comunicazione dello stato morboso per
incolpevole impedimento del prestatore d' opera
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Trib. Sassari 4 settembre 1993
| |
| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 10-12
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D7447
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. ritiene che vada condivisa la giurisprudenza che ritiene esente
da responsabilita' contrattuale il lavoratore che ometta di
comunicare al datore di lavoro l' assenza dal lavoro per l'
incapacita' di autodeterminarsi per l' uso smodato di sostanze
alcoliche. Cio' in quanto e' alle categorie civilistiche che occorre
rifarsi ed in particolare all' esonero di responsabilita'
contrattuale per impossibilita' della prestazione derivante da fatto
non imputabile al debitore. E cio' rivaluta la funzione
sinallagmatica riservata al contratto collettivo di lavoro e diritto
del datore di lavoro alla pretesa degli obblighi di fare che lo
stesso contratto collettivo nazionale di lavoro pone spesso a carico
del lavoratore; come ad esempio l' obbligo di comunicare per iscritto
le proprie dimissioni, quando in tal modo previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. Una eventuale omissione del
lavoratore non potra' pertanto determinare (come ritiene la
giurisprudenza) una conversione del recesso per dimissioni del
lavoratore in licenziamento, non potendosi addebitare al creditore un
inadempimento del debitore.
| |
| | |
| | |