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210565
IDG941502896
94.15.02896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Covuccia Gilda
Transazione e riscossione dell' indennita' di espropriazione di un fondo in comunione legale dei beni da parte di uno solo dei coniugi
Nota a App. Napoli 19 giugno 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 17-19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D13101; D30670
La sentenza annotata ha suscitato particolare interesse per mancanza di precedenti specifici in giurisprudenza, offrendo l' opportunita' di esaminare il negozio transattivo quale atto concluso da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale. La novita' della decisione sta nel fatto che, pur qualificando la transazione come atto di straordinaria amministrazione, avente ad oggetto un bene comune ad entrambi i coniugi, la stessa resta pienamente valida ed efficace e nei confronti del terzo e nei confronti del coniuge contraente, anche se conclusa da uno solo di essi, perche' il bene oggetto del negozio transattivo e' un' indennita' di esproprio e non il bene immobile espropriato. Pertanto, il principio che si ricava dalla decisione e' il seguente: un negozio ad effetti obbligatori, posto in essere da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, ha efficacia liberatoria per il debitore (terzo), qualora lo stesso adempia la propria obbligazione, ad esempio il pagamento nei confronti di uno solo dei coniugi.
art. 162 c.c. art. 180 c.c. art. 184 c.c. art. 1967 c.c. art. 2683 c.c.



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