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| IDG941502896 | |
| 94.15.02896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Covuccia Gilda
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| Transazione e riscossione dell' indennita' di espropriazione di un
fondo in comunione legale dei beni da parte di uno solo dei coniugi
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| Nota a App. Napoli 19 giugno 1993
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 17-19
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D13101; D30670
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| La sentenza annotata ha suscitato particolare interesse per mancanza
di precedenti specifici in giurisprudenza, offrendo l' opportunita'
di esaminare il negozio transattivo quale atto concluso da uno solo
dei coniugi in regime di comunione legale. La novita' della decisione
sta nel fatto che, pur qualificando la transazione come atto di
straordinaria amministrazione, avente ad oggetto un bene comune ad
entrambi i coniugi, la stessa resta pienamente valida ed efficace e
nei confronti del terzo e nei confronti del coniuge contraente, anche
se conclusa da uno solo di essi, perche' il bene oggetto del negozio
transattivo e' un' indennita' di esproprio e non il bene immobile
espropriato. Pertanto, il principio che si ricava dalla decisione e'
il seguente: un negozio ad effetti obbligatori, posto in essere da
uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, ha efficacia
liberatoria per il debitore (terzo), qualora lo stesso adempia la
propria obbligazione, ad esempio il pagamento nei confronti di uno
solo dei coniugi.
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| art. 162 c.c.
art. 180 c.c.
art. 184 c.c.
art. 1967 c.c.
art. 2683 c.c.
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