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210569
IDG941502900
94.15.02900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Norelli Emilio
La prelazione dell' affittuario nella vendita fallimentare dell' azienda
Nota a ord. Trib. Roma 25 febbraio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 35-37
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3136; D3057
L' A. esamina, con riferimento alla procedura fallimentare, alcune questioni relative all' applicazione dell' art. 3 comma 4 l. 223/1991 (che attribuisce all' affittuario dell' azienda appartenente ad un imprenditore assoggettato a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria il diritto di prelazione nell' acquisto dell' azienda medesima), e cioe': 1) se nell' ordinanza del giudice delegato che dispone la vendita dell' azienda debba enunciarsi che essa e' oggetto di diritto di prelazione a favore dell' affittuario; 2) se possa disporsi la vendita, in un lotto unico, dell' azienda oggetto di prelazione unitamente ad altri beni fallimentari; 3) se l' affittuario, nel momento in cui dichiari di voler esercitare la prelazione, debba contestualmente prestare cauzione. L' A. argomenta in senso negativo alla prima ed alla seconda questione, in senso affermativo riguardo alla terza, criticando l' ordinanza in epigrafe che ha espresso contrario avviso sulla seconda questione.
l. 23 luglio 1991, n. 223 art. 26 l. fall.



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