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210571
IDG941502902
94.15.02902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ruggiero Vincenzo
Effetti della distruzione dell' immobile per eventi sismici sul contratto di locazione
Nota a Pret. Circondariale Napoli 5 febbraio 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 61-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Il principio guida e' quello che si concreta nella risoluzione del contratto di locazione allorquando il godimento della cosa locata diviene impossibile per causa non imputabile al locatore (artt. 1256 e 1463 c.c.). E' opportuno pero' distinguere la fattispecie in cui l' immobile risulta soltanto danneggiato dal caso in cui la res e' interamente distrutta (sentenze della Cassazione n. 16/1952; n. 191/1952; n. 894/1954). Le disposizioni di cui al d.p.r. 76/1990 non prevedono alcuna ipotesi di conservazione del rapporto di locazione. Invero la conservazione del rapporto locativo e' principio eccezionale, soltanto contenuto nella l. 874/1980, e non e' richiamato nella l. 219/1981. Ne' a contraria soluzione puo' indurre l'art. 17 comma 2 del d.p.r. 76/1990 in tema di prelazione a favore del conduttore. Si ritiene invero sostenibile la esistenza, come nella specie, di un diritto di prelazione, sganciato dalla esistenza del contratto (di locazione). Nel caso di specie tale tipo di prelazione avrebbe natura obbligatoria, e cio' non tanto e non solo per la mancata previsione del riscatto, ma in ragione dell' interesse principale che la legge salvaguarda e che si concreta nella tutela della utilizzazione delle provvidenze.
l. 22 dicembre 1980, n. 874 l. 14 maggio 1981, n. 219 d.p.r. 30 marzo 1990, n. 76 art. 1256 c.c. art. 1463 c.c.



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