| 210571 | |
| IDG941502902 | |
| 94.15.02902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ruggiero Vincenzo
| |
| Effetti della distruzione dell' immobile per eventi sismici sul
contratto di locazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Pret. Circondariale Napoli 5 febbraio 1992
| |
| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 61-64
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D30640
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il principio guida e' quello che si concreta nella risoluzione del
contratto di locazione allorquando il godimento della cosa locata
diviene impossibile per causa non imputabile al locatore (artt. 1256
e 1463 c.c.). E' opportuno pero' distinguere la fattispecie in cui l'
immobile risulta soltanto danneggiato dal caso in cui la res e'
interamente distrutta (sentenze della Cassazione n. 16/1952; n.
191/1952; n. 894/1954). Le disposizioni di cui al d.p.r. 76/1990 non
prevedono alcuna ipotesi di conservazione del rapporto di locazione.
Invero la conservazione del rapporto locativo e' principio
eccezionale, soltanto contenuto nella l. 874/1980, e non e'
richiamato nella l. 219/1981. Ne' a contraria soluzione puo' indurre
l'art. 17 comma 2 del d.p.r. 76/1990 in tema di prelazione a favore
del conduttore. Si ritiene invero sostenibile la esistenza, come
nella specie, di un diritto di prelazione, sganciato dalla esistenza
del contratto (di locazione). Nel caso di specie tale tipo di
prelazione avrebbe natura obbligatoria, e cio' non tanto e non solo
per la mancata previsione del riscatto, ma in ragione dell' interesse
principale che la legge salvaguarda e che si concreta nella tutela
della utilizzazione delle provvidenze.
| |
| l. 22 dicembre 1980, n. 874
l. 14 maggio 1981, n. 219
d.p.r. 30 marzo 1990, n. 76
art. 1256 c.c.
art. 1463 c.c.
| |
| | |