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Documento


210572
IDG941502903
94.15.02903 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vullo Francesca
Danno da informazione e divieti preventivi
Nota a ord. Pret. Roma 4 febbraio 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 70-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D44022
Secondo l' ordinanza in rassegna non e' possibile comprimere preventivamente l' espressione del pensiero, qualunque sia il mezzo impiegato per la sua diffusione; ne' l' uso del mezzo televisivo puo' costituire motivo di discriminazione per l' espressione del pensiero rispetto ad altri mezzi. L' A. trae spunto da questa decisione per esaminare i limiti che incontra la tutela inibitoria preventiva ex art. 700 c.p.c. nell' ipotesi di illecito aquiliano commesso a mezzo di mass-media. La trattazione viene sviluppata principalmente attraverso l' analisi della normativa sul diritto di cronaca e dei principi costituzionali in materia di liberta' di pensiero.
art. 21 Cost. l. 8 febbraio 1948, n. 47 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 700 c.p.c.



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