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Documento


210573
IDG941502904
94.15.02904 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Granzotto Guido
L' indicazione, nella costituzione dell' ipoteca, del credito garantito
Nota a Trib. Roma 29 gennaio 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 73-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30572; D305723
Il Tribunale di Roma ha affermato, con la sentenza in commento, che l' atto di costituzione di ipoteca deve contenere, a pena di nullita', l' indicazione del credito garantito. In questo modo il Tribunale ha esteso all' ipoteca la disciplina del pegno, basandosi pero' su un' interpretazione che, ad avviso dell' A., appare tutt' altro che convincente.
art. 2787 c.c. art. 2809 c.c.



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