Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210574
IDG941502905
94.15.02905 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giambelli Gallotti Mario
Ancora sul danno biologico da uccisione
Nota a Trib. Alba 21 gennaio 1992 Trib. Pavia 3 gennaio 1992 Trib. Terni 12 dicembre 1990
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 87-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706; D302
I Tribunali di Alba, Pavia e Terni, allineandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, escludono la risarcibilita' "iure hereditario" del danno biologico ove la morte del soggetto leso sia immediatamente susseguente all' evento lesivo. I primi due negano altresi' il diritto dei familiari della vittima ad ottenere "iure proprio" tale risarcimento allorche' manchi la prova, nel caso di specie, di una menomazione dell' integrita' psicofisica della persona in senso patologico. L' A., commentando favorevolmente le motivazioni delle sentenze dei Tribunali di Alba e Pavia (il danno risarcibile non consiste nella lesione dell' integrita' psicofisica in se' e per se' considerata, ma nelle sue ripercussioni negative sulle funzioni e sulle attivita' realizzatrici della persona umana, di tal che il concetto stesso di danno biologico, in quanto conseguenza dell' evento-lesione, presuppone necessariamente la sopravvivenza della persona offesa al fatto lesivo) spiega come al lesione e l' uccisione di un essere umano rappresentino gli eventi di due diversi fatti di responsabilita', rispetto ai quali il problema del danno e, in particolare, del danno biologico (in quanto conseguenza dei fatti suddetti) si pone in termini differenti, riguardando, nel primo caso, il soggetto leso e, nel secondo, esclusivamente i suoi prossimi congiunti, unici soggetti in grado di avvertire le conseguenze pregiudizievoli dell' evento in grado di avvertire le conseguenze pregiudizievoli dell' evento mortale. Ne deriva che in ogni caso di morte della vittima (non solo se istantanea o a distanza di tempo non apprezzabile) il risarcimento del danno biologico non puo' essere accordato ai congiunti se non iure proprio e solo nelle ipotesi in cui, come esattamente osservano i Tribunali di Alba e di Pavia, l' uccisione abbia cagionato una lesione dell' equilibrio psicofisico del familiare, con conseguenze di ordine funzionale concretamente dimostrate sotto il profilo medico-legale.
art. 143 c.c. art. 147 c.c. art. 2043 c.c.



Ritorna al menu della banca dati