| I Tribunali di Alba, Pavia e Terni, allineandosi al prevalente
orientamento della giurisprudenza di merito, escludono la
risarcibilita' "iure hereditario" del danno biologico ove la morte
del soggetto leso sia immediatamente susseguente all' evento lesivo.
I primi due negano altresi' il diritto dei familiari della vittima ad
ottenere "iure proprio" tale risarcimento allorche' manchi la prova,
nel caso di specie, di una menomazione dell' integrita' psicofisica
della persona in senso patologico. L' A., commentando favorevolmente
le motivazioni delle sentenze dei Tribunali di Alba e Pavia (il danno
risarcibile non consiste nella lesione dell' integrita' psicofisica
in se' e per se' considerata, ma nelle sue ripercussioni negative
sulle funzioni e sulle attivita' realizzatrici della persona umana,
di tal che il concetto stesso di danno biologico, in quanto
conseguenza dell' evento-lesione, presuppone necessariamente la
sopravvivenza della persona offesa al fatto lesivo) spiega come al
lesione e l' uccisione di un essere umano rappresentino gli eventi di
due diversi fatti di responsabilita', rispetto ai quali il problema
del danno e, in particolare, del danno biologico (in quanto
conseguenza dei fatti suddetti) si pone in termini differenti,
riguardando, nel primo caso, il soggetto leso e, nel secondo,
esclusivamente i suoi prossimi congiunti, unici soggetti in grado di
avvertire le conseguenze pregiudizievoli dell' evento in grado di
avvertire le conseguenze pregiudizievoli dell' evento mortale. Ne
deriva che in ogni caso di morte della vittima (non solo se
istantanea o a distanza di tempo non apprezzabile) il risarcimento
del danno biologico non puo' essere accordato ai congiunti se non
iure proprio e solo nelle ipotesi in cui, come esattamente osservano
i Tribunali di Alba e di Pavia, l' uccisione abbia cagionato una
lesione dell' equilibrio psicofisico del familiare, con conseguenze
di ordine funzionale concretamente dimostrate sotto il profilo
medico-legale.
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