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| IDG941502906 | |
| 94.15.02906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Proponibilita' in via incidentale dell' accertamento del rapporto di
filiazione di figli naturali non riconoscibili perche', aventi lo
stato di figlio legittimo
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| Nota a decr. Trib. Min. Catania 15 marzo 1990
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 95-101
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30134; D3027; D405
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| Con il decreto in esame il Tribunale per i Minorenni di Catania,
procedendo all' esatta qualificazione giuridica della domanda
proposta dall' attore Furnari S., ha ritenuto che l' azione da questi
promossa integrava l' azione prevista dall' art. 580 cc.c. e non
quella contemplata dall' art. 274 c.c. Ritenuta l' astratta
ammissibilita' di tale azione anche in favore dei figli non
riconoscibili quali figli naturali per il divieto di cui all' art.
253 c.c., l' adito Tribunale ha dichiarato l' inammissibilita' della
domanda in concreto, per difetto dei requisiti o condizioni dell'
azione, ossia per il difetto di legittimazione dell' attore e per la
mancanza di un giudizio successorio pendente, nel corso del quale
soltanto puo' proporsi la domanda incidentale di accertamento della
genitura effettiva. L' A., pur ritenendo esatti i rilievi circa il
difetto di legittimazione attiva e sulla improponibilita' della
domanda sia in via incidentale (data la mancata pendenza d' un
giudizio ereditario) che in via autonoma (non potendo l' accertamento
della vera genitorialita' dei figli naturali aventi lo stato di figli
legittimi avvenire in via autonoma senza il previo esperimento
vittorioso dell' azione di disconoscimento della paternita'), non
condivide il tragitto interpretativo seguito dai giudicanti, i quali
sembrano non essersi neppure posto il problema del giudice competente
(e nella specie trattasi di incompetenza per materia, rilevabile di
ufficio in ogni stato e grado del giudizio) a dichiarare la
improponibilita' della domanda, mentre e' pacifico che l' azione
contemplata dall' art. 580 c.c. non rientra nelle ipotesi tassative
di competenza civile del Tribunale per i Minorenni.
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| art. 253 c.c.
art. 274 c.c.
art. 580 c.c.
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