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Documento


210576
IDG941502907
94.15.02907 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
Detenzione di droga per uso personale dopo il referendum
Nota a ord. App. Milano 10 settembre 1993 App. L' Aquila 2 luglio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 108-109
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
L' A. esamina gli effetti giuridici conseguenti all' abrogazione referendaria di alcune disposizioni significative del t.u. n. 309/1990 sulla droga, rilevando che, allo stato, detenere droga, di qualsiasi quantita' e natura, per uso personale, non costituisce piu' reato, ma solo illecito amministrativo. Si preoccupa pero', l' A., di richiamare l' attenzione dei giudici sull' esigenza di accertare l' effettivita' della destinazione ad impiego personale della sostanza, onde evitare soluzioni pericolose ed ingiuste, ed indica una serie di circostanze indizianti, la cui compresenza appare significativa della fondata presenza di una finalita' di spaccio in capo al detentore della droga.
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171



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