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| IDG941502912 | |
| 94.15.02912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mirandola Manuela
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| Sulla nozione di rifiuto di atti di ufficio in materia di sanita'
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| Nota a Trib. Pordenone 18 marzo 1992
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 151-156
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51114; D188
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| Scopo principale della nota e' quello di confutare la nozione
restrittiva e apodittica, cosi' come prospettata dal Tribunale di
Pordenone, del nuovo elemento costitutivo dell' art. 328 c.p.
(riformato dall' art. 16 l. 86/1990): le ragioni di sanita',
costituente una delle cause tipizzate idonee ad identificare i tipi
di atti rientranti sotto la tutela penale. Da tale concetto sarebbero
escluse, secondo il Collegio, tutte le situazioni riguardanti il
generico benessere psicofisico dell' individuo: un eventuale rifiuto
di fornire l' esatta informazione al paziente sulle sue reali
condizioni di salute, qualora si innestasse su una situazione clinica
irreversibile, non sarebbe punibile ai sensi del nostro codice in
quanto non produrrebbe conseguenze negative di ordine sanitario e
conseguentemente non sarebbe "urgente". La metodologia di studio ha
assunto come punto di partenza la considerazione che il concetto di
sanita' e' un elemento normativo. Si sono, quindi, ricercate quelle
leggi che avendo come loro oggetto "l' igiene e la sanita'" possono
offrire il parametro valutativo per qualificare il caso concreto. A
tale ricerca e' stata affiancata una disamina approfondita della
dottrina che si e' occupata della tematica del consenso e del
correlativo diritto di informazione in materia di trattamenti
sanitari. L' opinione conclusiva cui si e' giunti e' che le
situazioni di interesse psicologico sono ricomprese sia nelle
attivita' preventiva e terapeutica sia, piu' direttamente, nel
concetto di sanita' e conseguentemente la loro messa in pericolo
integra i requisiti essenziali del novellato art. 328 c.p. Si e'
tentato di confutare la stretta connessione effettuata dal Collegio
tra le ragioni di sanita' e la necessita' che l' atto sia compiuto
senza ritardo, qualora manchi un termine espresso per il suo
compimento, giungendo alla considerazione problematica che la
mancanza di una conseguenza negativa di natura strettamente
sanitaria, connessa all' omessa tempestiva informazione, non basta a
sottrarre al sindacato del giudice la condotta tenuta dal medico.
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| art. 2 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761
art. 16 l. 26 aprile 1990, n. 86
art. 328 c.p.
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