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210581
IDG941502912
94.15.02912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mirandola Manuela
Sulla nozione di rifiuto di atti di ufficio in materia di sanita'
Nota a Trib. Pordenone 18 marzo 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 151-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51114; D188
Scopo principale della nota e' quello di confutare la nozione restrittiva e apodittica, cosi' come prospettata dal Tribunale di Pordenone, del nuovo elemento costitutivo dell' art. 328 c.p. (riformato dall' art. 16 l. 86/1990): le ragioni di sanita', costituente una delle cause tipizzate idonee ad identificare i tipi di atti rientranti sotto la tutela penale. Da tale concetto sarebbero escluse, secondo il Collegio, tutte le situazioni riguardanti il generico benessere psicofisico dell' individuo: un eventuale rifiuto di fornire l' esatta informazione al paziente sulle sue reali condizioni di salute, qualora si innestasse su una situazione clinica irreversibile, non sarebbe punibile ai sensi del nostro codice in quanto non produrrebbe conseguenze negative di ordine sanitario e conseguentemente non sarebbe "urgente". La metodologia di studio ha assunto come punto di partenza la considerazione che il concetto di sanita' e' un elemento normativo. Si sono, quindi, ricercate quelle leggi che avendo come loro oggetto "l' igiene e la sanita'" possono offrire il parametro valutativo per qualificare il caso concreto. A tale ricerca e' stata affiancata una disamina approfondita della dottrina che si e' occupata della tematica del consenso e del correlativo diritto di informazione in materia di trattamenti sanitari. L' opinione conclusiva cui si e' giunti e' che le situazioni di interesse psicologico sono ricomprese sia nelle attivita' preventiva e terapeutica sia, piu' direttamente, nel concetto di sanita' e conseguentemente la loro messa in pericolo integra i requisiti essenziali del novellato art. 328 c.p. Si e' tentato di confutare la stretta connessione effettuata dal Collegio tra le ragioni di sanita' e la necessita' che l' atto sia compiuto senza ritardo, qualora manchi un termine espresso per il suo compimento, giungendo alla considerazione problematica che la mancanza di una conseguenza negativa di natura strettamente sanitaria, connessa all' omessa tempestiva informazione, non basta a sottrarre al sindacato del giudice la condotta tenuta dal medico.
art. 2 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 16 l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 328 c.p.



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