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210584
IDG941502915
94.15.02915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berardinelli Luca
Considerazioni sull' appalto pubblico di servizi alla luce della direttiva CEE 92/50
Nota a TAR VA 31 marzo 1992, n. 77
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 3, pag. 174-181
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D121; D1216; D871
La Direttiva CEE 92/50, in vista dell' istituzione del mercato comune europeo, detta, per gli appalti pubblici di servizi, una disciplina pressoche' identica a quella cui le Direttive CEE nn. 89/440 e 88/295 assoggettano, rispettivamente, gli appalti pubblici di opere e forniture. La giurisprudenza amministrativa, in passato, aveva escluso l' applicazione all' appalto di servizi degli istituti dettati dalle Direttive sull' appalto di opere e forniture, tanto in via diretta, posto che l' appalto di servizi, pur appartenendo al medesimo "genus", presenta differenze strutturali e funzionali rispetto a quelli di opere e forniture, tanto in via analogica, posto che l' appalto di servizi non e' privo di una propria normativa. Esso e', infatti, pienamente riconducibile alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla legge di contabilita' dello Stato (r.d. 827/1924). La Direttiva CEE 92/50 ha, invero, il pregio di estendere agli appalti pubblici di servizi la gran parte dei predetti istituti e cioe' la pubblicazione degli atti nel territorio comunitario, le peculiari procedure di aggiudicazione, l' iscrizione nel Registro nazionale costruttori del Paese di provenienza, l' aggiudicazione automatica o in base all' offerta economicamente piu' vantaggiosa, la verifica dell' offerta anormalmente bassa, il raggruppamento d' imprese. Non meno importante e' la disposizione che consente il ristoro degli interessi privati lesi da illegittimi provvedimenti posti in essere dall' amministrazione, in occasione dell' aggiudicazione di un appalto di servizi.
r.d. 23 maggio 1924, n. 827 l. 2 febbraio 1973, n. 14 l. 8 agosto 1977, n. 584 l. 19 febbraio 1992, n. 142 Dir. CEE 88/295 Dir. CEE 89/440 Dir. CEE 89/665 Dir. CEE 92/50



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