| La Direttiva CEE 92/50, in vista dell' istituzione del mercato comune
europeo, detta, per gli appalti pubblici di servizi, una disciplina
pressoche' identica a quella cui le Direttive CEE nn. 89/440 e 88/295
assoggettano, rispettivamente, gli appalti pubblici di opere e
forniture. La giurisprudenza amministrativa, in passato, aveva
escluso l' applicazione all' appalto di servizi degli istituti
dettati dalle Direttive sull' appalto di opere e forniture, tanto in
via diretta, posto che l' appalto di servizi, pur appartenendo al
medesimo "genus", presenta differenze strutturali e funzionali
rispetto a quelli di opere e forniture, tanto in via analogica, posto
che l' appalto di servizi non e' privo di una propria normativa. Esso
e', infatti, pienamente riconducibile alle procedure di
aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla legge di contabilita'
dello Stato (r.d. 827/1924). La Direttiva CEE 92/50 ha, invero, il
pregio di estendere agli appalti pubblici di servizi la gran parte
dei predetti istituti e cioe' la pubblicazione degli atti nel
territorio comunitario, le peculiari procedure di aggiudicazione, l'
iscrizione nel Registro nazionale costruttori del Paese di
provenienza, l' aggiudicazione automatica o in base all' offerta
economicamente piu' vantaggiosa, la verifica dell' offerta
anormalmente bassa, il raggruppamento d' imprese. Non meno importante
e' la disposizione che consente il ristoro degli interessi privati
lesi da illegittimi provvedimenti posti in essere dall'
amministrazione, in occasione dell' aggiudicazione di un appalto di
servizi.
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