| Adottando un taglio eminentemente pratico, l' articolo ripercorre la
breve e travagliata storia legislativa dell' art. 90 l. 353/1990 (di
riforma del processo civile), limitatamente agli aspetti relativi al
processo in primo grado in Tribunale. Partendo dai lavoratori
preparatori fino alle significative modifiche apportate dalla l.
477/1992, si affrontano poi, in previsione, i problemi interpretativi
che la norma, di mediocre fattura, pone all' interprete e porra' al
pratico, una volta entrata in vigore; ci si occupa poi della sua
applicazione alle varie fasi processuali (alla prima udienza di
trattazione, a quella in cui andranno compiute formalita' a pena di
decadenza, a quella istruttoria, di precisazione delle conclusioni,
di discussione, ecc.) ed infine del possibile futuro svolgimento, sia
dal punto di vista normativo che organizzativo, dell' udienza
successiva alla "conversione" degli atti processuali. Si conclude
individuando tre diverse discipline normative applicabili ai processi
pendenti, quando la riforma sara' entrata in vigore in tutte le sue
parti; e cioe' l' art. 90 l. 353/1990 ai processi dove non vi sia
stata ancora rimessione al collegio, la vecchia normativa
processuale, ante riforma, per quelli gia' rimessi, ed infine quella
del processo riformato per quelli rimessi in istruttoria al Collegio
dopo il 2 gennaio 1994 (oggi dopo il 3 luglio 1994).
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