| Con le modifiche introdotte dalle leggi nn. 86/1990 e 81/1992 per l'
attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale non si tiene conto
delal persona del funzionario ma esclusivamente della funzione
(legislativa, giudiziaria, amministrativa) esercitata. "Pubblico
servizio" (art. 358 c.p.) e' un' attivita' disciplinata come la
pubblica funzione, ma manchevole dei poteri tipici di quest' ultima.
I soggetti passivi sono due: la p.a. il cui prestigio e' leso e la
persona fisica o giuridica che subisce il danno. La condotta consiste
nella costrizione o induzione (comportamento coattivo, ingannevole o
persuasivo che determini la volonta' del privato), con abuso della
qualita' e dei poteri, questi ultimi, deviati dai compiti
istituzionali verso finalita' private. Un progetto di legge, anni fa,
ravviso' l' ipotesi criminosa della concussione ambientale qualora il
pubblico ufficiale "si giovi dell' altrui stato di soggezione da lui
non volontariamente causato anche se dal fatto sia derivato al
soggetto passivo un indebito vantaggio". Lo stato di soggezione del
privato e' in taluni casi riconducibile a fattori estranei ai
soggetti attivi e cioe' a condizioni politiche, sociali, di costume.
L' evento, per attenerci al fenomeno di maggiore attualita', consiste
nella percezione da parte della persona offesa dell' esistenza di un
sistema generalizzato di scambio tangenti-appalti che la determina
alle indebite dazioni. L' alternativa per l' interprete e': fa
rientrare la concussione ambientale nell' art. 317 ancorche' difetti
una condotta concretamente idonea a determinare la soggezione o
perseguirla come autonoma figura di reato, senza il supporto di una
disposizione legislativa. Un urgente intervento del legislatore
dovra' percio' specificare il delitto di concussione in maniera che
possa contenere anche l' ipotesi di quella ambientale.
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