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210589
IDG941502920
94.15.02920 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Plotino Francesco
Assunzione delle prove in dibattimento ad istanza di parte e d' ufficio
Relazione all' incontro di studio organizzato dal Cons. Sup. Mag. sul tema: "Il libero convincimento del giudice nel nuovo processo penale", Roma, 30 novembre-2 dicembre 1990
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 4, pag. 219-234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
Lo studio prende in esame le norme che regolano l' assunzione delle prove in dibattimento e analizza la relativa problematica. Nella premessa viene esaminato il rapporto fra l' assunzione diretta della prova in dibattimento, la lettura di atti e la contestazione, nella prospettiva dell' art. 526 c.p.p. Viene poi trattato il tema relativo all' ordine in cui le prove devono essere assunte, con particolare riferimento alla tesi secondo cui le prove vanno assunte "per tipo". Si passa, quindi, all' analisi della parte piu' importante dell' istruzione dibattimentale, l' esame, distinguendosi cinque specie di esso: 1) l' esame del testimone; 2) l' esame dei periti e consulenti tecnici; 3) l' esame delle parti private diverse dall' imputato; 4) l' esame dell' imputato; 5) l' esame di imputato di reato connesso o collegato. Nella trattazione dell' esame dei testimoni viene distinto l' aspetto puramente procedurale, quello riguardante l' oggetto e i limiti delle testimonianze in genere e quello afferente in modo specifico al contenuto della testimonianza dibattimentale. L' analisi si sofferma in modo particolare sull' esame incrociato e sull' importante istituto della contestazione. Vengono poi posti in luce i profili di specificita' che ciascuno degli altri quattro tipi di esame presenta. La trattazione tocca poi i temi della perizia, del confronto e della ricognizione disposti in dibattimento. Lo studio si conclude con l' esame dei problemi connessi ai poteri riconosciuti al giudice nella formazione della prova, ai sensi degli artt. 506 e 507 c.p.p.
art. 198 c.p.p. art. 497 c.p.p. art. 498 c.p.p. art. 500 c.p.p. art. 503 c.p.p. art. 506 c.p.p. art. 507 c.p.p. art. 526 c.p.p.



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