| 210589 | |
| IDG941502920 | |
| 94.15.02920 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Plotino Francesco
| |
| Assunzione delle prove in dibattimento ad istanza di parte e d'
ufficio
| |
| | |
| Relazione all' incontro di studio organizzato dal Cons. Sup. Mag. sul
tema: "Il libero convincimento del giudice nel nuovo processo
penale", Roma, 30 novembre-2 dicembre 1990
| |
| | |
| | |
| | |
| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 1, pt. 4, pag. 219-234
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D6215
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Lo studio prende in esame le norme che regolano l' assunzione delle
prove in dibattimento e analizza la relativa problematica. Nella
premessa viene esaminato il rapporto fra l' assunzione diretta della
prova in dibattimento, la lettura di atti e la contestazione, nella
prospettiva dell' art. 526 c.p.p. Viene poi trattato il tema relativo
all' ordine in cui le prove devono essere assunte, con particolare
riferimento alla tesi secondo cui le prove vanno assunte "per tipo".
Si passa, quindi, all' analisi della parte piu' importante dell'
istruzione dibattimentale, l' esame, distinguendosi cinque specie di
esso: 1) l' esame del testimone; 2) l' esame dei periti e consulenti
tecnici; 3) l' esame delle parti private diverse dall' imputato; 4)
l' esame dell' imputato; 5) l' esame di imputato di reato connesso o
collegato. Nella trattazione dell' esame dei testimoni viene distinto
l' aspetto puramente procedurale, quello riguardante l' oggetto e i
limiti delle testimonianze in genere e quello afferente in modo
specifico al contenuto della testimonianza dibattimentale. L' analisi
si sofferma in modo particolare sull' esame incrociato e sull'
importante istituto della contestazione. Vengono poi posti in luce i
profili di specificita' che ciascuno degli altri quattro tipi di
esame presenta. La trattazione tocca poi i temi della perizia, del
confronto e della ricognizione disposti in dibattimento. Lo studio si
conclude con l' esame dei problemi connessi ai poteri riconosciuti al
giudice nella formazione della prova, ai sensi degli artt. 506 e 507
c.p.p.
| |
| art. 198 c.p.p.
art. 497 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
art. 500 c.p.p.
art. 503 c.p.p.
art. 506 c.p.p.
art. 507 c.p.p.
art. 526 c.p.p.
| |
| | |