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210652
IDG940602983
94.06.02983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Sanatoria giudiziale della mora del conduttore: inammissibile per le locazioni non abitative
Nota a ord. C. Cost. 23 dicembre 1993, n. 461 Cass. sez. III civ. 28 febbraio 1992, n. 2496
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 596-600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D306130
L' A. annota l' ordinanza della Corte Costituzionale n. 461/1993 che, condividendo l' indirizzo della sentenza della Cassazione n. 2496/1992, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in merito alla non applicabilita' della speciale sanatoria, prevista dall' art. 55 l. 392/1978, alle locazioni non abitative. L' A., nel concordare con l' interpretazione accolta, evidenzia l' evoluzione giurisprudenziale che, sottolineando l' autonomia delle due tipologie contrattuali, ha riportato l' inadempimento del conduttore di un immobile ad uso diverso sotto i principi generali di cui agli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c., con l' ammissibilita', pertanto, della pattuizione di interessi moratori superiori alla misura legale e della clausola risolutiva espressa per il ritardo nel pagamento del canone oltre il periodo di tolleranza.
art. 3 Cost. art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 1453 c.c. art. 1455 c.c. art. 1456 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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