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210653
IDG940602984
94.06.02984 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Note in tema di giurisdizione ecclesiastica sulla validita' del matrimonio concordatario
Osservazioni a C. Cost. 1 dicembre 1993, n. 421
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 605-606
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94200; D94614; D301220
La pronuncia della Corte Costituzionale in rassegna fa proprie le argomentazioni svolte dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1824/1993 in merito all' impossibilita' di affermare la vigenza della riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullita' dei matrimoni concordatari sulla base di una norma, l' art. 34 comma 4 Conc., abrogata dall' Accordo Italia-Santa Sede del 1984. Sullo specifico problema, poi, se il suddetto Accordo abbia o meno reintrodotto la riserva di giurisdizione in questione, la pronuncia in epigrafe si pone in contrasto con la citata giurisprudenza di legittimita', riconoscendo la competenza esclusiva del giudice ecclesiastico sulla nullita' dei matrimoni "contratti secondo le norme del diritto canonico", i quali rimangono "regolati, quanto al momento genetico, da tale diritto". L' A. solleva perplessita' su questa affermazione rilevando, sulla base degli artt. 16 e 31 disp. prel. c.c., che dalla premessa posta sorge l' obbligo per il giudice italiano investito dell' azione di nullita' di tale matrimonio, di applicare la legge canonica, ma non anche il difetto di giurisdizione del giudice stesso.
art. 7 Cost. art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 art. 8 l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 13 l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 39 c.p.c. art. 34 Conc. art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica del Concordato lateranense) art. 13 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica del Concordato lateranense) Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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