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210656
IDG940602987
94.06.02987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paolicelli Franco
Il revirement delle Sezioni unite della Corte di cassazione circa l' interpretazione della norma che regola i poteri del commissario per gli usi civici
Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
Giust. civ., vol. amb000, an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 634-637
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9162; D1316
Le sezioni unite della Cassazione hanno esaminato, anche sotto il profilo della costituzionalita', la norma di cui all' art. 29 comma 1 l. 1766/1927, che attribuisce al commissario per gli usi civici l' iniziativa delle cause di accertamento e di revindica dei diritti di uso civico. Richiamato l' iter della vicenda processuale che ha dato luogo alla presente sentenza, l' A. affronta il problema fondamentale risolto dalle sezioni unite, quello di stabilire se la nuova interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con la sentenza 133/1993 (la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 29 cit., ha riconosciuto al commissario per gli usi civici un potere di iniziativa processuale autonomo, aderente a una tutela rafforzata degli usi civici, alla luce anche delle moderne esigenze ecologiche evidenziate dalla l. 431/1985) rappresenti un' enunciazione di principio vincolante o soltanto un iter argomentativo per pervenire a una decisione processuale di inammissibilita', che non preclude un riesame della medesima questione da parte della Cassazione. Nell' accogliere quest' ultima soluzione, la Cassazione ha affermato che, con l' entrata in vigore del d.p.r. 616/1977, il commissario non puo' piu' promuovere d' ufficio le controversie giudiziarie, avendo perduto questo potere, di natura incidentale in quanto derivante dall' esercizio delle funzioni amministrative da detta legge trasferite alle Regioni.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 1 l. 22 luglio 1975, n. 382 art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 2909 c.c. C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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