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| IDG940602987 | |
| 94.06.02987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Paolicelli Franco
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| Il revirement delle Sezioni unite della Corte di cassazione circa l'
interpretazione della norma che regola i poteri del commissario per
gli usi civici
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
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| Giust. civ., vol. amb000, an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 634-637
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9162; D1316
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| Le sezioni unite della Cassazione hanno esaminato, anche sotto il
profilo della costituzionalita', la norma di cui all' art. 29 comma 1
l. 1766/1927, che attribuisce al commissario per gli usi civici l'
iniziativa delle cause di accertamento e di revindica dei diritti di
uso civico. Richiamato l' iter della vicenda processuale che ha dato
luogo alla presente sentenza, l' A. affronta il problema fondamentale
risolto dalle sezioni unite, quello di stabilire se la nuova
interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con la
sentenza 133/1993 (la quale, nel dichiarare inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 29 cit., ha
riconosciuto al commissario per gli usi civici un potere di
iniziativa processuale autonomo, aderente a una tutela rafforzata
degli usi civici, alla luce anche delle moderne esigenze ecologiche
evidenziate dalla l. 431/1985) rappresenti un' enunciazione di
principio vincolante o soltanto un iter argomentativo per pervenire a
una decisione processuale di inammissibilita', che non preclude un
riesame della medesima questione da parte della Cassazione. Nell'
accogliere quest' ultima soluzione, la Cassazione ha affermato che,
con l' entrata in vigore del d.p.r. 616/1977, il commissario non puo'
piu' promuovere d' ufficio le controversie giudiziarie, avendo
perduto questo potere, di natura incidentale in quanto derivante
dall' esercizio delle funzioni amministrative da detta legge
trasferite alle Regioni.
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| art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 1 l. 22 luglio 1975, n. 382
art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
l. 8 agosto 1985, n. 431
art. 2909 c.c.
C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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