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210657
IDG940602988
94.06.02988 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Salvo Eduardo
Fine della giurisdizione dei commissari per gli usi civici?
Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
Giust. civ., vol. amb000, an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 637-643
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9162; D1316
L' A. rileva il costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato l' esistenza del potere dei commissari per gli usi civici di proporre di propria iniziativa l' azione in sede giudiziaria per l' accertamento dell' esistenza dei diritti di uso civico, orientamento ribadito sia da recenti ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' dell' art. 29 l. 1766/1927, sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 133/1993. Questo orientamento e' stato pero' disatteso dalla sentenza annotata, nella quale la Cassazione ha affermato che, con l' entrata in vigore del d.p.r. 616/1977, il commissario non puo' piu' promuovere d' ufficio le controversie giudiziarie, avendo perduto questo potere, di natura incidentale in quanto derivante dall' esercizio delle funzioni amministrative da detta legge trasferite alle Regioni. L' A. svolge alcune considerazioni sulla necessita' di un organo statale di propulsione dell' azione e sulle azioni proposte in via principale innanzi al commissario per gli usi civici. Formula infine alcune considerazioni de iure condendo.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 1 l. 22 luglio 1975, n. 382 art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 2909 c.c. C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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