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210658
IDG940602989
94.06.02989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Ancora sul conto corrente bancario intrattenuto dal fallito per l' esercizio di una nuova attivita' d' impresa
Nota a Cass. sez. un. civ. 10 dicembre 1993, n. 12159
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 668-671
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330; D3156
L' A. riassume la soluzione interpretativa prospettata dalla Cassazione nella pronuncia in epigrafe, che ripropone il tema, piu' volte esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dei beni c.d. futuri o sopravvenienti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento, della sua capacita' negoziale durante il fallimento, dell' ammissibilita' dell' esercizio di una nuova impresa e, in caso d' insolvenza, dell' apertura di un successivo fallimento. L' A. ripercorre le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sul tema. Rivolge poi la sua attenzione all' interpretazione che la Cassazione ha dato degli artt. 42 e 44 l. fall. e ai limiti dell' inefficacia degli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza di fallimento, con particolare riferimento al conto corrente bancario di cui il fallito si avvalga per le esigenze finanziarie di una nuova attivita' d' impresa.
art. 42 l. fall. art. 44 l. fall. art. 78 l. fall. art. 1852 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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