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210665
IDG940602996
94.06.02996 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mascitelli Paolo
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio cautelare e la condanna alle spese
Nota a ord. Pret. Monza 22 luglio 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 811-813
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D4042
L' ordinanza in commento, attraverso un' originale lettura delle disposizioni introdotte dalla l. 353/1990 in materia di procedimenti cautelari, e' pervenuta all' affermazione secondo cui il giudice, quando dichiari con ordinanza la cessazione della materia del contendere e quindi la conclusione del giudizio instaurato ai sensi dell' art. 669 bis c.p.c., non puo' anche provvedere definitivamente sulle spese del processo cautelare secondo i comuni principi dettati dalle norme generali della soccombenza e della causalita', come e' invece espressamente previsto dai commi 2 e 3 dell' art. 669 septies per le ordinanze di rigetto. Quest' impostazione, afferma l' A., per quanto lineare sia l' iter logico ad essa sotteso, suscita perplessita' con riferimento alle reali motivazioni manifestate con l' introduzione della disciplina delle spese in materia di procedimento cautelare.
art. 91 c.p.c. art. 92 c.p.c. art. 669 septies c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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