Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210674
IDG940603005
94.06.03005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Sull' applicabilita' dell' art. 429 comma 3 c.p.c. in materia di contratti associativi agrari
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 22 febbraio 1994, n. 1682
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 902-903
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D917; D74493
Le sezioni unite della Cassazione, componendo un contrasto manifestatosi all' interno delle sezioni semplici, hanno stabilito che "in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, del maggior danno da svalutazione monetaria subito dal creditore, la regola posta dall' art. 429 comma 3 c.p.c. trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti indicati nell' art. 409 c.p.c. e si applica, pertanto, anche ai creditori di coloro che abbiano prestato energie lavorative nell' ambito dei contratti associativi agrari". Richiami dell' A. alla precedente giurisprudenza di legittimita', con precisazioni relative al problema, che esula da quelli oggetto di esame, della soggezione o meno a rivalutazione degli eventuali crediti in favore dell' affittuario (sia o meno esso coltivatore diretto) per canoni pagati in piu' rispetto a quelli dovuti nella misura di legge.
art. 409 c.p.c. art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati