Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210676
IDG940603007
94.06.03007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franco Giuseppe
Declaratoria di nullita' della sentenza di fallimento e poteri della Corte d' Appello
Osservazione a Cass. sez. I civ. 8 gennaio 1994, n. 145
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 923-924
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31316
La questione risolta nella sentenza in commento consiste nello stabilire se la Corte d' Appello, nel dichiarare la nullita' della sentenza di fallimento per riscontrata violazione dell' art. 15 l. fall. (testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141/1970), che prevede l' obbligo del Tribunale di disporre la comparizione dell' imprenditore in camera di consiglio per l' esercizio del diritto di difesa, debba o meno rimettere la causa e le parti davanti al primo giudice, in eventuale applicazione dell' art. 354 c.p.c. La Cassazione ha escluso la rimessione al Tribunale fallimentare. L' A. evidenzia come la situazione affrontata nella sentenza in rassegna si differenzi profondamente dall' ipotesi in cui, nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice d' appello dichiari d' ufficio inammissibile la proposta di fallimento senza l' osservanza dell' obbligo della preventiva audizione dell' imprenditore.
art. 15 l. fall. art. 16 l. fall. art. 18 l. fall. art. 19 l. fall. art. 162 comma 2 l. fall. art. 354 c.p.c. C. Cost. 16 luglio 1970, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati