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210687
IDG940603018
94.06.03018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barenghi Andrea
Brevi note in tema di responsabilita' per danni da emoderivati difettosi tra obiter dicta e regole giurisprudenziali
Nota a Cass. sez. III civ. 20 luglio 1993, n. 8069
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1041-1049
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30713
La sentenza in commento, cassando la pronuncia della Corte d' Appello di Roma che, nella medesima vicenda, si era fatta portatrice di un orientamento negativo sul punto della responsabilita' del produttore per danni da emoderivati, afferma che il produttore, "in quanto qualificato come esercente di un' attivita' pericolosa, non puo' liberarsi della responsabilita' con la prova di aver osservato le norme giuridiche e di aver utilizzato i ritrovati tecnici che, essendo entrati nell' uso comune, potevano considerarsi prescritti da una norma tecnica per prevenire il realizzarsi del danno". L' A. rileva come la sentenza in commento manifesti una certa tendenza a riportare la fattispecie di responsabilita' ex art. 2050 c.c. sulla colpa, sia pur connotata dall' ampiezza della diligenza prescritta. Affronta poi alcuni problemi interpretativi cui la sentenza da' adito
d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 art. 2049 c.c. art. 2050 c.c. art. 2055 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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