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| IDG940603021 | |
| 94.06.03021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Franco Fabio Francesco
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| Il problema della differenza di eta' massima tra adottante ed
adottato e la sua non contrarieta' all' ordine pubblico
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| Nota a Cass. sez. I civ. 1 aprile 1993, n. 3907
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1080-1083
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D88215
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| La sentenza annotata ha introdotto un' interpretazione notevolmente
innovativa nell' ambito dell' applicazione della c.d. legge sulle
adozioni internazionali, ritenendo che il requisito della differenza
massima di eta' fra l' adottante e l' adottando non rivesta il
carattere della fondamentalita'. La sentenza ovviamente evidenzia
come non sia indifferente l' eta' massima degli adottanti e come la
stessa debba rapportarsi all' ordine pubblico, rispettato quando vi
sia un rapporto elastico di proporzionalita' tra l' eta' dell'
adottando e quella dell' adottante che sia in grado di riprodurre la
differenza biologica naturale tra genitori e figli, cui fa
riferimento anche la Convenzione di Strasburgo. L' A. svolge alcune
osservazioni sul percorso evolutivo giurisprudenziale entro cui si
colloca questa sentenza. Ritiene conclusivamente che, conformemente
alla sentenza annotata, e' possibile prevedere una differenza massima
di eta' che presumibilmente potrebbe essere riportata ai 45 anni, pur
dando la possibilita' ai singoli Tribunali per i minorenni di
valutare con le dovute cautela la possibilita' in concreto di
apportare deroghe ai limiti legislativi.
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| art. 6 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184
Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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