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210690
IDG940603021
94.06.03021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franco Fabio Francesco
Il problema della differenza di eta' massima tra adottante ed adottato e la sua non contrarieta' all' ordine pubblico
Nota a Cass. sez. I civ. 1 aprile 1993, n. 3907
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1080-1083
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D88215
La sentenza annotata ha introdotto un' interpretazione notevolmente innovativa nell' ambito dell' applicazione della c.d. legge sulle adozioni internazionali, ritenendo che il requisito della differenza massima di eta' fra l' adottante e l' adottando non rivesta il carattere della fondamentalita'. La sentenza ovviamente evidenzia come non sia indifferente l' eta' massima degli adottanti e come la stessa debba rapportarsi all' ordine pubblico, rispettato quando vi sia un rapporto elastico di proporzionalita' tra l' eta' dell' adottando e quella dell' adottante che sia in grado di riprodurre la differenza biologica naturale tra genitori e figli, cui fa riferimento anche la Convenzione di Strasburgo. L' A. svolge alcune osservazioni sul percorso evolutivo giurisprudenziale entro cui si colloca questa sentenza. Ritiene conclusivamente che, conformemente alla sentenza annotata, e' possibile prevedere una differenza massima di eta' che presumibilmente potrebbe essere riportata ai 45 anni, pur dando la possibilita' ai singoli Tribunali per i minorenni di valutare con le dovute cautela la possibilita' in concreto di apportare deroghe ai limiti legislativi.
art. 6 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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