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210695
IDG940603026
94.06.03026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Sarto Rossella
Sulla competenza in caso di giudizio ordinario per il recupero di un credito del fallito e di domanda riconvenzionale per la partecipazione al concorso
Nota a Trib. Roma 7 giugno 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1116-1118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3134; D3135
La sentenza in rassegna affronta un tema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza: se l' istituto della translatio iudicii possa essere applicato nell' ipotesi in cui, nel corso di un giudizio riassunto dal curatore, la controparte (a sua volta creditrice del fallito) proponga in via riconvenzionale una domanda di accertamento del proprio credito nei confronti della massa fallimentare. Ci si e' chiesti quale sia il giudice competente a conoscere la domanda principale e la domanda riconvenzionale. Secondo il Tribunale fallimentare di Roma e la giurisprudenza maggioritaria, la domanda riconvenzionale, appartenendo per materia ad un giudice superiore, attrae al proprio foro la domanda principale. L' A. richiama altri orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ritiene che la sentenza riportata desti perplessita' soprattutto nella parte in cui descrive le conseguenze della trattazione congiunta delle cause davanti al giudice fallimentare.
art. 52 l. fall. art. 93 l. fall. art. 101 l. fall. art. 34 c.p.c. art. 35 c.p.c. art. 36 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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