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210705
IDG940603036
94.06.03036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Busato Alessia
I danni da emoderivati: le diverse forme di tutela
Nota a Cass. sez. III civ. 20 luglio 1993, n. 8069
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 1, pag. 67-71
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18831; D30713
La Corte d' Appello, in difformita' con la sentenza impugnata, aveva escluso la responsabilita' delle ditte convenute per il danno riportato da un paziente in seguito all' assunzione di emoderivati. Secondo la Corte di Appello, le ditte avevano "ottemperato alle disposizioni di legge" e avevano "adottato le misure di cautela scientificamente note". La Cassazione ha cassato la sentenza affermando che per escludere la responsabilita' ex art. 2050 c.c., non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l' evento dannoso. L' A. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: l' art. 2050 c.c. e le attivita' connesse alla produzione dei farmaci; produzione di farmaci e responsabilita' del produttore; la produzione di farmaci emoderivati e la l. 210/1992.
art. 2050 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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