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210706
IDG940603037
94.06.03037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Comande' Giovanni
Risarcimento del danno morale ai congiunti: quando?
Nota a Cass. sez. III civ. 23 giugno 1993, n. 6938
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 1, pag. 75-83
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30703; D30706
La Corte di Cassazione, escludendo, nel caso esaminato, la risarcibilita' dei danni morali a favore dei nonni materni e paterni a titolo di ristoro del danno morale patito a seguito del decesso del nipote, investito da un automobilista, ritiene tuttavia che la risarcibilita' dei danni morali per la morte di un congiunto, qualora non venga in considerazione un "vero e proprio diritto ad essere assistito anche moralmente", postula , "oltre all' esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale": si richiede pertanto una "posizione qualificata". Un presupposto puo' essere, secondo la Corte, la convivenza. L' A. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: il problema, legittimati attivi al risarcimento del danno non patrimoniale; la "fonte" del diritto all' assistenza; i legittimati attivi al ristoro del danno morale alla luce dell' art. 1223 c.c. e della necessita' della prova dello stesso; l' esperienza di common law ed il caso italiano del ristoro del danno morale ai congiunti.
art. 1223 c.c. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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