| 210706 | |
| IDG940603037 | |
| 94.06.03037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Comande' Giovanni
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| Risarcimento del danno morale ai congiunti: quando?
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| Nota a Cass. sez. III civ. 23 giugno 1993, n. 6938
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| Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 1, pag. 75-83
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D30703; D30706
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| La Corte di Cassazione, escludendo, nel caso esaminato, la
risarcibilita' dei danni morali a favore dei nonni materni e paterni
a titolo di ristoro del danno morale patito a seguito del decesso del
nipote, investito da un automobilista, ritiene tuttavia che la
risarcibilita' dei danni morali per la morte di un congiunto, qualora
non venga in considerazione un "vero e proprio diritto ad essere
assistito anche moralmente", postula , "oltre all' esistenza del
rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze atte a
far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita
di un effettivo valido sostegno morale": si richiede pertanto una
"posizione qualificata". Un presupposto puo' essere, secondo la
Corte, la convivenza. L' A. esamina la questione attraverso la
trattazione dei seguenti punti: il problema, legittimati attivi al
risarcimento del danno non patrimoniale; la "fonte" del diritto all'
assistenza; i legittimati attivi al ristoro del danno morale alla
luce dell' art. 1223 c.c. e della necessita' della prova dello
stesso; l' esperienza di common law ed il caso italiano del ristoro
del danno morale ai congiunti.
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| art. 1223 c.c.
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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