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210707
IDG940603038
94.06.03038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
C(aranta) R(oberto)
In margine a sez. un. civ. 5 marzo 1993, n. 2667 (esclusione della responsabilita' civile della p.a. in caso di illegittimo ritardo nel rilascio di concessione edilizia o di diniego illegittimo)
Nota a Cass. sez. un. civ. 5 marzo 1993, n. 2667
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 1, pag. 89-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D11130; D18220; D160; D307
Secondo la sentenza annotata, essendo la posizione del richiedente di concessione edilizia configurabile come di interesse legittimo, il ritardato assentimento non fa sorgere una responsabilita' ex art. 2043 c.c. della p.a. L' A. mostra di non condividere le argomentazioni della sentenza e richiama dottrina e giurisprudenza, anche della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Osserva conclusivamente come, oggi, l' art. 4 comma 8 d.l. 398/1993, detti una disciplina legislativa in senso contrario a quanto affermato dalla sentenza.
art. 13 comma 6 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 4 comma 8 d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 l. 4 dicembre 1993, n. 493 art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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