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210727
IDG940603058
94.06.03058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bergianti Nicola
Gli elementi rivelatori del c.d. lavoro associato in frode
Nota a Cass. sez. lav. 22 luglio 1992, n. 8836
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 557-559
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D7400; D3117
Nel caso di specie si trattava di valutare se la prestazione lavorativa di un insegnante, formalmente dedotta quale apporto in un contratto associativo (nella specie, pare, l' adesione ad associazione non riconosciuta) non fosse in realta' una vera e propria prestazione di lavoro subordinato. Partendo dal dato che non ha rilievo il "nomen iuris" dato dalle parti al rapporto di lavoro, la Corte ha rinviato ad altro giudice perche' provveda a "chiarire" i fatti, indicando al giudice di rinvio gli elementi di fatto atti a svelare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato "mascherato" da contratto c.d. associativo, ovvero l' associazione in partecipazione. La Corte, rilevato il principale fattore scriminante fra lavoro c.d. associativo e lavoro subordinato, nell' assunzione del rischio economico, individua gli indici rivelatori di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ovvero: l' esistenza di un corrispettivo garantito; l' assoggettamento al potere disciplinare e gerarchico; la possibilita' per il prestatore di lavoro di esercitare un controllo sulla gestione dell' impresa. L' A. segnala che la Corte Costituzionale ha ricompreso l' associato "d' opera" tra le persone soggette all' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali.
art. 2094 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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