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210728
IDG940603059
94.06.03059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Loredana
Anticipazione del trattamento di fine rapporto ed acquisto della prima casa di abitazione: evoluzione della giurisprudenza
Nota a Trib. Roma 16 aprile 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 583-588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7472
Richiamati alcuni aspetti del dibattito interpretativo riguardo all' anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all' art. 2120 comma 8 lett. b c.c., come novellato dall' art. 1 l. 297/1982, a condizione che la richiesta sia giustificata sulla necessita' di "acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato da atto notarile", l' A. mostra di condividere la sentenza annotata. Questa, rifacendosi alle argomentazioni dei giudici costituzionali, ritiene che, ai fini della concessione dell' anticipazione assume rilevanza l' attualita' dell' esigenza economica quale strumento essenziale per l' acquisto, a nulla rilevando uno scostamento nel tempo tra la fase finanziamento e la fase di conseguimento del bene casa e, per necessaria coerenza, a nulla rilevando il precedente realizzarsi nel tempo della fase finanziamento rispetto all' acquisto e dell' acquisto rispetto al finanziamento.
art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297 art. 2120 comma 8 lett. b c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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