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| IDG940603066 | |
| 94.06.03066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pallini Massimo
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| Infortuni sul lavoro e danno biologico
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| Nota a Pret. Livorno 27 febbraio 1992
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag.
663-669
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7013; D51856; D0411; D30703
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| In piena sintonia con quanto dettato dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 485/1991, che l' A. richiama, la sentenza in commento
ha ritenuto l' obbligo ex art. 2043 c.c. del datore di lavoro di
risarcire integralmente il danno biologico non inerente alla
capacita' di lavoro ed ha valutato prive di ogni fondamento le
domande proposte dall' INAIL con atto di intervento volontario volte
a tutelare il diritto di rivalsa dell' Istituto sulle somme spettanti
al danneggiato (beneficiario di prestazione assicurativa) quale
risarcimento sia del danno biologico sia del danno morale. Riguardo,
poi, alla quantificazione del danno biologico, il Pretore critica i
criteri prescelti sia dal "modello genovese" (triplo della pensione
sociale), sia dal "modello pisano" (calcolo a punto predeterminato),
nonche' i criteri della giurisprudenza minoritaria che esegue il
calcolo tabellare sulla base del reddito medio nazionale. Nell'
intento di "personalizzare" la liquidazione del danno biologico in
relazione all' effettiva vita sociale e relazionale svolta dal
danneggiato, la sentenza individua il parametro economico di base
nell' entita' retributiva propria o equipollente del danneggiato
stesso. L' A. espone le ragioni per cui questo criterio liquidativo
non appare soddisfacente.
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| art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 1226 c.c.
art. 2056 c.c.
art. 2087 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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