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210735
IDG940603066
94.06.03066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pallini Massimo
Infortuni sul lavoro e danno biologico
Nota a Pret. Livorno 27 febbraio 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 663-669
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013; D51856; D0411; D30703
In piena sintonia con quanto dettato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 485/1991, che l' A. richiama, la sentenza in commento ha ritenuto l' obbligo ex art. 2043 c.c. del datore di lavoro di risarcire integralmente il danno biologico non inerente alla capacita' di lavoro ed ha valutato prive di ogni fondamento le domande proposte dall' INAIL con atto di intervento volontario volte a tutelare il diritto di rivalsa dell' Istituto sulle somme spettanti al danneggiato (beneficiario di prestazione assicurativa) quale risarcimento sia del danno biologico sia del danno morale. Riguardo, poi, alla quantificazione del danno biologico, il Pretore critica i criteri prescelti sia dal "modello genovese" (triplo della pensione sociale), sia dal "modello pisano" (calcolo a punto predeterminato), nonche' i criteri della giurisprudenza minoritaria che esegue il calcolo tabellare sulla base del reddito medio nazionale. Nell' intento di "personalizzare" la liquidazione del danno biologico in relazione all' effettiva vita sociale e relazionale svolta dal danneggiato, la sentenza individua il parametro economico di base nell' entita' retributiva propria o equipollente del danneggiato stesso. L' A. espone le ragioni per cui questo criterio liquidativo non appare soddisfacente.
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 1226 c.c. art. 2056 c.c. art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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