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| IDG940603069 | |
| 94.06.03069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pallini Massimo
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| Ancora sul rito del lavoro e sulle preclusioni processuali
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| Nota a Cass. sez. lav. 12 febbraio 1993, n. 1772
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag.
685-690
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4061; D4221
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| La Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui "non e'
consentita in sede di legittimita' la proposizione di nuove questioni
di diritto, ancorche' rilevabili d' ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedono nuovi
accertamenti o apprezzamenti di fatto che la Corte non puo'
compiere". Nel caso di specie, pertanto, accolta dal giudice di
merito la domanda del lavoratore di fruire dell' opzione, ex art. 54
l. 54/1982, per continuare il rapporto di lavoro oltre l' eta'
pensionabile, negato dal datore sulla base della ritenuta
inapplicabilita' della norma al rapporto degli autoferrotranvieri, la
Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore dove
fondava il diniego del diritto sulla diversa ragione, non dedotta
nelle fasi di merito, della avvenuta presentazione da parte del
lavoratore di una domanda di pensione di vecchiaia successivamente
alla comunicazione della volonta' di fruire dell' opzione di cui all'
art. 54 l. 54/1982. L' A. approfondisce l' esame del tema,
richiamando le posizioni della dottrina in materia.
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| art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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