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210738
IDG940603069
94.06.03069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pallini Massimo
Ancora sul rito del lavoro e sulle preclusioni processuali
Nota a Cass. sez. lav. 12 febbraio 1993, n. 1772
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 685-690
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4061; D4221
La Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui "non e' consentita in sede di legittimita' la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche' rilevabili d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedono nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto che la Corte non puo' compiere". Nel caso di specie, pertanto, accolta dal giudice di merito la domanda del lavoratore di fruire dell' opzione, ex art. 54 l. 54/1982, per continuare il rapporto di lavoro oltre l' eta' pensionabile, negato dal datore sulla base della ritenuta inapplicabilita' della norma al rapporto degli autoferrotranvieri, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore dove fondava il diniego del diritto sulla diversa ragione, non dedotta nelle fasi di merito, della avvenuta presentazione da parte del lavoratore di una domanda di pensione di vecchiaia successivamente alla comunicazione della volonta' di fruire dell' opzione di cui all' art. 54 l. 54/1982. L' A. approfondisce l' esame del tema, richiamando le posizioni della dottrina in materia.
art. 112 c.p.c. art. 360 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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