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210794
IDG940603125
94.06.03125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di Fusco Vera
Applicabilita' del termine previsto dall' art. 137, comma 3, legge fallim., anche al concordato preventivo con cessione di beni
Nota a Cass. 22 febbraio 1993, n. 2174 Cass. 21 gennaio 1993, n. 709 Trib. Napoli 27 novembre 1992
Dir. fall., an. 68 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 920-935
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D3136
Le sentenze in epigrafe affrontano il problema dell' applicazione al concordato preventivo di norme dettate per il fallimento. L' A. si sofferma soprattutto sulla decisione del Tribunale di Napoli, secondo la quale il concordato preventivo con cessione di beni si risolve qualora sia accertata l' impossibilita' di corrispondere una percentuale anche minima ai creditori chirografari e a soddisfare integralmente i creditori privilegiati. Due sono le questioni affrontate dall' A.: la risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni, a liquidazione avvenuta, per mancato soddisfacimento dei creditori privilegiati; l' applicabilita', o meno, al concordato preventivo con cessione dei beni, in caso di risoluzione, dell' art. 137 comma 3 l. fall.
art. 137 comma 3 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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